MOTOCLUB FRIULI
Direttivo 2011
Presidente Prenassi
Lorenzo . presidente@motoclubfriuli.it
Vice Presidente Levan Simone
Segretario Gondolo Giuliano
segretario@motoclubfriuli.it
Consigliere De Marco Sergio
Moto epoca
Consigliere Comelli Giuliano Moto epoca gicoro@alice.it
Consigliere Ioan Giorgio
Turismo
Consigliere Vazzoler Augusto
Turismo
Consigliere Vizzini Michele Turismo
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEL
MOTO CLUB FRIULI
associazione sportiva dilettantistica
Articolo 1 -
Denominazione e sede
E' costituita in Tricesimo,
in via Roma 149/A, una associazione sportiva, ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: “Moto Club
Friuli associazione sportiva dilettantistica”.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è
apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il
riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FMI se da questo
delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive
connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di
ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività
motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione
potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli
sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si
deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite
dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di
quella internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
5. Costituiscono quindi
parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti
federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società
affiliate.
6. L'associazione
s’impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici
nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione
è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea
straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda
di ammissione
1. Possono far parte
dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano
alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e
che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve
intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai
principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni
rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da
ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione,
della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente
escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo
e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali
intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito
modulo.
3. La validità della qualità
di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di
ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui
giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all’Assemblea generale.
4. In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive
la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non
può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. Il Moto club dovrà
tesserare alla Federazione Motociclistica Italiana tutti i propri soci
Articolo 5 - Diritti
dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è
altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del
successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da
diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede
sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 -
Decadenza dei soci
1. I soci cessano di
appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria.
B. morosità protrattasi per
oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
C. radiazione deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
D. scioglimento
dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di
radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo
deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea,
alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’Assemblea.
3. L'associato radiato non
può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei
soci.
b) il Presidente.
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 -
Funzionamento dell’Assemblea
1. L'Assemblea generale dei
soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da
essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione
dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da
almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La
convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla
metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà
essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo
limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un
Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’ Assemblea con funzione
elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche.
6. L’assistenza del
Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da
un notaio.
7. Il Presidente dirige e
regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e,
se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti
di partecipazione
1. Potranno prendere parte
alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola
con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari
in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di
voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi
prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può
rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 10 -
Assemblea ordinaria
1. La convocazione
dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione
di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere
indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché
in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 -
Validità Assembleare
1. L'Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria
in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla
prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del
Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli
associati.
Articolo 12 -
Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni
prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza
di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 13 -
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero variabile da 5 a 10 componenti, determinato, di
volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente,
dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il
Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio
Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà
il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Motociclistica
Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Motociclistica
Italiana medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una
qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
3. Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4. In caso di parità il
voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del
Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 -
Dimissioni
1. Nel caso che per
qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno
alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di
votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia
riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo Consigliere
effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla
prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti
che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o
impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le
relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo
Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo
dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti,
compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo
Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli
affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo
decaduto.
Articolo 15 -
Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 -
Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
a) deliberare sulle domande
di ammissione dei soci.
b) redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
c) fissare le date delle
Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2.
d) redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
e) adottare i provvedimenti
di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
f) attuare le finalità
previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei
soci.
Articolo 17 - Il
Presidente
Il Presidente dirige
l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia
degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il
Vicepresidente
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il
Segretario
Il Segretario dà esecuzioni
alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo - 20 Il
Rendiconto
1.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione
dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del
bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno
sociale
L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 -
Patrimonio
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 -
Sezioni
L’Assemblea, nella
sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 -
Clausola compromissoria
Tutte le controversie
insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole
previste dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Articolo 25 -
Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4
degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di
scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3.La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
sportive.
Articolo 26 - Norma
di rinvio
Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui l’associazione è
affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Udine, 25 gennaio 2005
Il Presidente